Tribunale europeo respinge il marchio nero champagne a tutela della dop champagne e delle indicazioni geografiche

Tribunale europeo respinge il marchio nero champagne a tutela della dop champagne e delle indicazioni geografiche

Il tribunale dell’Unione Europea rigetta il marchio “nero champagne” dopo sei anni di opposizione da Comité Champagne e INAO, rafforzando la tutela delle indicazioni geografiche dop champagne e le regole sui marchi in UE.
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Il tribunale UE ha respinto il marchio “nero champagne”, rafforzando la tutela delle denominazioni d’origine protette come la DOP Champagne e chiarendo i limiti nella registrazione di marchi che possono creare confusione o sfruttare la fama delle indicazioni geografiche. - Gaeta.it

L’ultima sentenza del tribunale dell’Unione Europea segna un momento importante per la difesa delle indicazioni geografiche nel settore vinicolo. Dopo sei anni di opposizione legale, Comité Champagne e l’Institut national de l’origine et de la qualité hanno ottenuto il rigetto del marchio “nero champagne” per vini corrispondenti alla dop champagne e servizi legati, un risultato che tocca direttamente la protezione di denominazioni storiche come la dop champagne. Il pronunciamento si basa tuttavia su principi precisi, che chiariscono i limiti della registrazione di marchi che includono indicazioni di origine protette.

Il contesto della disputa legale durata sei anni

La vicenda parte da un procedimento di opposizione avviato sei anni fa, quando Comité Champagne e INAO hanno contestato la registrazione europea di un marchio contenente la denominazione “nero champagne”. La disputa si è incentrata su due aspetti fondamentali: lo sfruttamento della fama e della rinomanza della dop champagne e la possibile confusione creata dal marchio contestato. Il tribunale ha dovuto affrontare la questione delicata sulla sovrapposizione tra marchi registrati e denominazioni d’origine protette, che sono tutelate da regolamenti molto rigorosi nell’Unione Europea. Alla causa si sono uniti anche oriGIn e le Repubbliche francese e italiana, visto il valore internazionale della dop champagne. Dopo un’analisi approfondita della normativa e delle prove presentate dai ricorrenti, il tribunale ha rigettato la domanda di registrazione del marchio “nero champagne”, riconoscendo la legittimità delle richieste degli oppositori.

Il principio giuridico sul rapporto tra dop e marchi

Uno degli elementi chiave della sentenza è il chiarimento sul rapporto tra denominazioni d’origine protette e marchi commerciali. Il tribunale ha specificato che non si può assumere in modo automatico l’assenza di sfruttamento della fama di una dop o igp quando un marchio contiene la stessa denominazione e riguarda prodotti conformi al relativo disciplinare. Questo principio mette un freno alle pratiche che tentano di aggirare la tutela di una indicazione geografica protetta attraverso la registrazione di marchi apparentemente simili. In sostanza, anche nel caso in cui il marchio riguardi direttamente prodotti o servizi legati alla dop o igp, la sua registrazione può essere negata se crea un rischio di sfruttamento o confusione. Tale linea di pensiero costituisce un precedente che potrà incidere sulla gestione futura delle domande di marchi in UE, soprattutto per vini e prodotti alimentari con forti legami territoriali.

L’aspetto decettivo della parola “nero” nel marchio contestato

Oltre all’uso improprio della voce “champagne”, il tribunale ha analizzato il ruolo della parola “nero” nel marchio “nero champagne”. “Nero” è termine frequentemente associato a diverse varietà di uve italiane, come pinot nero o sangiovese nero, che potrebbero portare il consumatore a fraintendere il prodotto come un “champagne nero”. Un concetto che non trova alcuna base nel disciplinare della dop champagne, che non riconosce questa tipologia. Questa ambiguità avrebbe potuto generare un’errata percezione sull’origine o sul metodo di produzione del vino, creando un danno all’immagine e alla chiara identificazione della dop champagne. La decisione del tribunale considera quindi ingannevole la combinazione “nero champagne”, anche se posta a indicare tipologie conformi al regolamento della dop, e ciò ha inciso nella scelta di rifiutare la registrazione del marchio.

L’impatto della sentenza sulle future linee guida dell’euipo

Il pronunciamento del tribunale europeo arriva in un momento in cui le regole sull’uso delle indicazioni geografiche stanno attirando attenzione a livello comunitario. Le considerazioni espresse nel verdetto potrebbero essere presto recepite nelle nuove linee guida dell’Office per la proprietà intellettuale dell’Unione Europea . La tutela delle dop e igp passa anche attraverso le indicazioni fornite a chi registra marchi, per evitare che nomi già protetti vengano utilizzati in modo improprio, creando confusione fra i consumatori. Uno degli aspetti su cui l’EUIPO dovrà focalizzarsi è proprio l’attenzione ai segni che contengono parole come “nero” o altre denominazioni legate alle varietà di uva, capendo la possibilità che queste inducano in errore sull’origine o la composizione del prodotto. Queste linee guida potranno quindi rafforzare la protezione delle produzioni tipiche e valorizzare il sistema delle indicazioni geografiche europee.

La sentenza conferma quanto sia delicato e complesso il rapporto tra marchi registrati e denominazioni d’origine, soprattutto in un settore come quello vinicolo che vive di tradizione e autenticità. Le istituzioni e i tribunali continuano a vigilare per salvaguardare questi valori, con effetti che si estendono oltre il solo ambito del vino, coinvolgendo tutto il comparto agroalimentare europeo.

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