Tribunale di sulmona riconosce priorità nella scelta della sede per docente con disabilità in abruzzo

Tribunale di sulmona riconosce priorità nella scelta della sede per docente con disabilità in abruzzo

Il tribunale del lavoro di Sulmona conferma il diritto della docente con disabilità a scegliere la sede lavorativa in provincia di residenza, applicando le leggi 68/99 e 104/92 e imponendo accomodamenti ragionevoli.
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Il tribunale del lavoro di Sulmona ha confermato il diritto di un’insegnante con disabilità a scegliere la sede lavorativa in provincia di residenza, riaffermando l’applicazione delle leggi 68/99 e 104/92 e l’obbligo di accomodamenti ragionevoli per garantire pari opportunità nel settore scolastico. - Gaeta.it

Una recente sentenza del tribunale del lavoro di sulmona ha riaffermato il diritto di un’insegnante con disabilità a scegliere la sede lavorativa in provincia di residenza, evidenziando l’applicazione della normativa italiana sul lavoro e disabilità nel settore scolastico. La decisione, datata 28 luglio 2025, conferma indirizzi giuridici importanti riguardo alle garanzie offerte dalle leggi 68/99 e 104/92 a chi vive con un’invalidità elevata.

Il caso della docente con invalidità e la scelta sbagliata della sede

Tutto è partito dalla vicenda di una docente abruzzese, vincitrice di concorso pubblico, con un’invalidità superiore ai due terzi, iscritta nella lista dei collocamenti speciali prevista dalla legge 68 del 1999. La docente aveva indicato come prioritaria la provincia di residenza durante la procedura di assegnazione delle sedi, ma l’amministrazione scolastica l’aveva comunque destinata a una provincia differente.

Questo spostamento ha violato il diritto specifico riconosciuto agli insegnanti con disabilità, che dovrebbe permettere loro di scegliere la sede compatibilmente con le esigenze personali legate alla salute. In particolare, la docente si è affidata agli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola per far valere questi diritti davanti al tribunale di sulmona.

Distinzione tra invalidità civile e handicap: cosa dice la legge

Analisi delle normative coinvolte

Il tribunale ha effettuato un’analisi dettagliata delle normative coinvolte, soprattutto tra la legge 104 del 1992, che definisce il concetto di handicap, e la legge 68 del 1999, che disciplina il collocamento mirato per persone con disabilità. La dottoressa Alessandra De Marco, giudice del caso, ha precisato che il riconoscimento di handicap secondo la 104/92 conferisce il diritto di scegliere in via prioritaria la sede lavorativa, superando in alcuni casi l’ordine stabilito dalla graduatoria basato sul merito.

Questo orientamento tutela il lavoratore disabile in modo concreto e diretto, sottolineando che le regole di preferenza non possono essere ignorate dall’amministrazione pubblica. Inoltre, ha ribadito la necessità di intervenire tempestivamente per garantire che questi diritti non vengano compromessi dalla burocrazia o da interpretazioni restrittive.

Il ruolo del tribunale del lavoro e l’obbligo di accomodamenti ragionevoli

La sentenza del tribunale di sulmona rappresenta un punto di riferimento per casi simili. Il giudice ha imposto all’amministrazione scolastica di assegnare alla docente una sede nella provincia indicata, rispettando le tutele antidiscriminatorie previste dalla normativa.

Accomodamenti ragionevoli

Questo provvedimento rispecchia la linea giurisprudenziale che richiede alle pubbliche amministrazioni di adottare “accomodamenti ragionevoli” per permettere alle persone con disabilità di svolgere il proprio lavoro senza difficoltà aggravate dai trasferimenti forzati o da condizioni non adeguate.

Si tratta di un segnale chiaro che conferma l’obbligo delle istituzioni scolastiche di rispettare le disposizioni normative e di evitare qualsiasi forma di discriminazione legata alle condizioni di salute degli insegnanti assunti con riserva. Il caso sottolinea anche l’importanza di una tutela giuridica efficace per garantire pari opportunità nell’accesso e nella permanenza al lavoro.

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