Concorsi pubblici: cosa può essere pubblicato online e quali informazioni restano riservate?

di Francesco Giuliani

Concorsi pubblici: cosa può essere pubblicato online e quali informazioni restano riservate?

Un foglio di graduatoria pubblicato online può restare visibile per anni e finire nelle ricerche di chiunque: è questo il problema che ha spinto il garante della privacy a intervenire. Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni per la diffusione non conforme di elenchi candidati, punteggi e titoli, spesso pubblicati in modo tale da renderli recuperabili da motori di ricerca. Il punto centrale è semplice ma concreto: quando i dati restano sul web la tutela individuale si indebolisce, perché l’accesso diventa potenzialmente illimitato e i dati possono essere riutilizzati da terzi.

Cosa ha stabilito il garante e perché

Con il provvedimento del 9 ottobre il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato una serie di FAQ per chiarire cosa sia lecito pubblicare nell’ambito dei concorsi pubblici. Il documento nasce dopo numerosi reclami: graduatorie intermedie rese pubbliche senza limitazioni, elenchi con dettagli sensibili e verbali accessibili fuori controllo. Il Garante ricorda che la pubblicazione online rappresenta un trattamento particolarmente invasivo perché consente un accesso indiscriminato e spesso prolungato nel tempo. Per questo motivo viene riaffermato il principio della minimizzazione: bisogna pubblicare soltanto i dati necessari e previsti dalla legge, evitando ogni informazione superflua che possa ledere la privacy dei candidati.

La nota del Garante si coordina con la riforma del Portale InPA (art. 35‑ter d.lgs. 165/2001): le amministrazioni non sono più obbligate a pubblicare tutto in Gazzetta Ufficiale ma devono assicurare trasparenza e diritto di impugnazione pubblicando solo gli elementi indispensabili. La base giuridica per il trattamento dei dati rimane l’adempimento di obblighi legali e l’esercizio di funzioni di interesse pubblico, richiamando direttamente norme del GDPR e del Codice della privacy. Un dettaglio che molti sottovalutano è la portata della reperibilità via motori di ricerca: anche documenti apparentemente innocui possono restare indicizzati e visibili per anni.

Concorsi pubblici: cosa può essere pubblicato online e quali informazioni restano riservate?
Persona prende appunti su un blocco note, con una penna in mano. La scena suggerisce un contesto di studio o convegno. – gaeta.it

Quali informazioni possono comparire sui siti istituzionali

Le FAQ del Garante chiariscono quali dati possono essere diffusi sul sito dell’ente o sul portale nazionale. In linea generale è ammessa la pubblicazione delle graduatorie finali relative ai soli vincitori, nel rispetto del d.lgs. 33/2013 e delle linee guida ANAC. Al contrario, le graduatorie intermedie — quelle che riportano merito, titoli e riserve prima dell’esito definitivo — non devono essere rese pubbliche nella loro interezza: vanno messe a disposizione unicamente dei partecipanti attraverso spazi protetti.

Le amministrazioni devono evitare di pubblicare la natura dei titoli dichiarati o altri elementi che possano rivelare dati sensibili indiretti. È inoltre esplicitamente vietata la pubblicazione online degli esiti delle prove orali, che devono essere affissi soltanto nei locali della sede d’esame per il tempo strettamente necessario. Nelle aree riservate ai candidati si possono invece comunicare informazioni utili per la tutela giurisdizionale: posizione in graduatoria, punteggio complessivo e istruzioni per eventuali impugnative, sempre limitando ogni dato al minimo necessario. Un aspetto che sfugge a chi vive in città è quanto rapidamente informazioni non protette possono essere replicate e condivise sui social o in banche dati non controllate.

Regole pratiche per le amministrazioni e i responsabili del trattamento

I dirigenti delle risorse umane e i responsabili del trattamento hanno l’obbligo operativo di applicare il principio di necessità prima di ogni pubblicazione. Nella pratica ciò significa verificare se la pubblicazione è espressamente prevista dalla normativa; se il dato è necessario per garantire trasparenza o per permettere un impugnazione; e se il dato può essere omesso o sostituito da una sintetica indicazione. Quando un documento non è destinato alla diffusione, va caricato in archivi interni o in area riservata con accessi tracciati, e non nella sezione pubblica del sito.

Le amministrazioni non possono autonomanente introdurre regole locali che amplino la pubblicazione oltre quanto previsto dalla legge: il quadro normativo nazionale è vincolante. Nella prassi sono consigliabili semplici misure tecniche e organizzative: redazione di linee guida interne, controllo preventivo dei documenti prima della pubblicazione, uso di meccanismi per impedire l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca e formazione del personale. Un fenomeno che in molti notano solo d’inverno è la sovrapposizione di elenchi e scadenze che facilita errori di pubblicazione; una verifica procedurale può evitare la diffusione di dati non conformi.

In molte amministrazioni il passo successivo sarà aggiornare i regolamenti interni per recepire le FAQ del Garante e predisporre checklist operative: controllo giuridico, minimizzazione dei dati, protezione delle aree riservate e registrazione degli accessi. Il risultato pratico per i candidati è una maggiore tutela della privacy senza rinunciare alla trasparenza e al diritto di difesa, mentre per gli enti si tratta di una responsabilità organizzativa che richiede impegno costante.