La corte di giustizia europea boccia l’imposta italiana del 5% sui dividendi dalle controllate comunitarie

La corte di giustizia europea boccia l’imposta italiana del 5% sui dividendi dalle controllate comunitarie

La Corte di giustizia Ue conferma che l’Italia viola la direttiva 2011/96 imponendo l’Irap sui dividendi esteri, garantendo a Banca Mediolanum il rimborso e rafforzando la tutela contro la doppia tassazione negli Stati membri.
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La Corte di giustizia Ue ha stabilito che l’Italia viola le regole comunitarie tassando con l’Irap i dividendi esteri delle società madri, confermando il diritto all’esenzione prevista dalla direttiva 2011/96 per evitare la doppia imposizione. - Gaeta.it

L’Unione europea ha stabilito che la tassa del 5% applicata dall’Italia ai dividendi percepiti dalle società madri da parte delle loro controllate situate in altri Stati membri viola le regole comunitarie. Questa decisione riguarda anche le imposte diverse dall’Irpef o dall’Ires, come l’Irap, che includono nella base imponibile tali dividendi o una loro porzione. Il caso ha coinvolto Banca Mediolanum e ha acceso un dibattito sulle modalità di tassazione dei dividendi transnazionali all’interno dell’Unione.

Il caso banca mediolanum e la tassa sui dividendi esteri

Nel 2014 e 2015 Banca Mediolanum, con sede fiscale in Italia, ha ricevuto dividendi dalle sue controllate ubicate in altri Stati membri della Ue. Questi dividendi sono stati dichiarati nella base imponibile dell’imposta sul reddito delle società limitandosi a tassare il 5% del loro valore, come previsto dalla legge italiana. Oltre a questo, l’istituto ha dovuto includere il 50% dello stesso importo nella base dell’Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive, riservata agli intermediari finanziari.

Banca Mediolanum ha chiesto il rimborso della quota Irap versata, ritenendo che questa imposizione fosse contraria al diritto europeo. L’amministrazione finanziaria italiana ha invece rigettato tale richiesta, motivando che l’imposta regionale non infrangeva la direttiva 2011/96 dell’Unione. Di conseguenza, la questione è stata portata davanti alla Corte di giustizia dell’Ue attraverso un quesito posto dal giudice italiano.

La sentenza della corte di giustizia europea e il principio di esenzione

La Corte di giustizia ha confermato il diritto di Banca Mediolanum al rimborso dell’Irap versata sui dividendi delle controllate in altri Stati membri. L’interpretazione fornita evidenzia che, secondo la direttiva 2011/96, gli Stati membri possono scegliere tra due sistemi di tassazione: l’esenzione o l’imputazione dei dividendi percepiti dalle società madri.

L’Italia ha optato per il sistema dell’esenzione, che consente di non tassare integralmente i dividendi esteri, salvo un’aliquota del 5%. Tuttavia, la normativa nazionale inseriva nel calcolo dell’Irap il 50% dei dividendi percepiti, aumentando così la quota di imposta applicata. La Corte ha chiarito che la direttiva non esclude solo le imposte sul reddito delle società, ma qualunque imposta che includa i dividendi delle controllate estere nella base imponibile.

Questo significa che qualsiasi prelievo fiscale, anche se non classificato come imposta sui redditi, che grava sui dividendi delle società madri da controllate in altri Paesi Ue, viola il principio dell’esenzione previsto dalla direttiva e comporta una doppia tassazione di fatto.

Il ruolo del giudice nazionale e le implicazioni della sentenza

La Corte di giustizia non ha risolto la controversia tra Banca Mediolanum e il Fisco italiano, ma ha fornito un indirizzo sul diritto europeo che il giudice nazionale dovrà applicare nella decisione finale. Il rinvio pregiudiziale consente infatti ai tribunali dei singoli Stati di chiedere chiarimenti sulla normativa comunitaria, ma la sentenza europea necessita di essere tradotta in una decisione pratica a livello nazionale.

La sentenza dice che “se uno Stato applica il sistema dell’esenzione, non può gravare i dividendi transnazionali con imposte superiori al limite del 5%, a prescindere dalla natura fiscale di queste imposte.” L’esclusione non riguarda solo l’Ires, ma anche imposte come l’Irap, qualora includano i dividendi nella base imponibile.

Questa decisione avrà un impatto su eventuali casi analoghi in Italia e in altri paesi Ue che adottano regimi simili, rafforzando la tutela contro la doppia imposizione dei dividendi fra società madri e figlie in differenti Stati membri.

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