La direttiva europea sui pacchetti turistici ha superato una tappa cruciale in Commissione IMCO del Parlamento Europeo con l’approvazione definitiva del testo che elimina l’obbligo della limitazione dei pagamenti anticipati. Questo cambiamento consente agli stati membri di decidere autonomamente se mantenere o meno tale limite nel recepimento nazionale. Fiavet Confcommercio, pur riconoscendo alcuni miglioramenti, rimane prudente sull’impatto finale in Italia, in attesa del voto plenaria previsto a settembre.
L’eliminazione delle restrizioni ai pagamenti anticipati e il ruolo del governo italiano
Il lavoro di mediazione condotto dal governo italiano è stato decisivo nel portare a un compromesso sul testo della direttiva pacchetti. La proposta originale del relatore Alex Agius Saliba includeva una limitazione chiara ai pagamenti anticipati da parte dei consumatori. Ora questa restrizione non è più una previsione obbligatoria europea, ma delegata agli stati membri. Fiavet, insieme ad altre associazioni di settore, sostiene che l’Italia non dovrebbe introdurre limiti stringenti, coerentemente con le posizioni già espresse dalle autorità italiane. Ciò lascia margini di manovra ampi per gli operatori che, in un settore complesso come il turismo, preferiscono flessibilità contrattuale.
Chiarimenti sull’estensione temporale per la definizione di pacchetto turistico
Il voto parla anche di significativi passi avanti nelle semplificazioni della normativa: la definizione di pacchetto turistico esclude ora quelli costituiti da più acquisti entro tre ore, ampliando la cornice temporale a 24 ore per la combinazione di servizi acquistati con un unico pagamento finale. Questa modificazione offre maggior chiarezza giuridica a operatori e consumatori, riducendo le incertezze sulle responsabilità e i diritti, un tema che fino ad oggi pesava sulle transazioni multiple in brevi lassi di tempo.
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Semplificazioni e novità normative: cosa cambia davvero per gli operatori e i consumatori
Fiavet apprezza l’esclusione dei servizi turistici collegati dalla nuova direttiva, un passo che snellisce la gestione di alcune categorie di servizi. Rimane però l’attenzione sulle problematiche legate ai pacchetti prenotati entro 24 ore tramite modalità digitali , che possono generare ancora dubbi interpretativi e difficoltà operative. Gli operatori turistici potrebbero doversi confrontare con situazioni in cui definire responsabilità e diritti resta complesso, soprattutto negli interventi di assistenza post-vendita.
La direttiva mantiene la previsione delle «circostanze eccezionali ed imprevedibili» per l’annullamento dei pacchetti, ma limitando il rilievo a provvedimenti ufficiali dell’autorità di partenza. Questo favorisce una gestione più rigida e circoscritta dei casi di emergenza sulle cancellazioni, riducendo abusi e interpretazioni soggettive. Di rilievo è l’introduzione dei rimborsi nel rapporto B2B: l’organizzatore avrà diritto a ricevere il rimborso entro sette giorni sia in caso di cancellazioni da parte del cliente che per inadempimenti da parte dei fornitori di servizi inclusi nel pacchetto. Questa norma, già applicata in Italia nel Codice del Turismo, è stata estesa ora a livello europeo.
Protezione contro insolvenza e tempi certi
Un cambiamento importante riguarda la protezione contro l’insolvenza: la garanzia deve coprire sempre il pagamento anticipato più elevato versato dal consumatore in qualsiasi momento, eliminando sistemi adattativi legati al tipo di protezione. Il rimborso deve avvenire entro sei mesi, e la prova del contratto e del pagamento sarà sufficiente per avviare la pratica. Questo garantisce tempi certi e una documentazione semplificata per i consumatori in difficoltà.
Obblighi di trasparenza e nuove procedure: reclami e risoluzione alternativa delle controversie
Tra le novità figura l’obbligo per organizzatori e venditori di fornire ai consumatori canali chiari e accessibili per la presentazione e gestione dei reclami. Il meccanismo mira a semplificare la risoluzione delle controversie turistiche, ma non prevede la mediazione obbligatoria prima di ricorrere alla giustizia. La direttiva valorizza l’uso della risoluzione alternativa dei conflitti, strumento già noto in Europa, favorendo così un alleggerimento dei tribunali e una gestione più rapida delle controversie.
Fiavet segnala però che queste procedure aggiuntive possono rivelarsi anche onerose, in particolare se si duplicano passaggi già presenti nelle regolamentazioni nazionali. Il bilanciamento tra tutela del consumatore e equilibri operativi resta oggetto di attenzione, vista la complessità amministrativa che può gravare sugli operatori turistici.
Le opinioni fiavet e prospettive per il recepimento italiano
Il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi sottolinea come il processo di revisione sia stato faticoso e non privo di compromessi. L’eliminazione dell’imposizione dei limiti sui pagamenti anticipati rappresenta una vittoria, così come la tutela estesa al rapporto tra fornitori e organizzatori nei rimborsi. L’esclusione dei viaggi d’affari dalla direttiva è un’altra conquista che riduce oneri normativi per questo segmento.
Restano però perplessità su alcune parti, come il regime di recesso per situazioni di forza maggiore, ritenuto ancora troppo vago e di difficile applicazione. La mancata previsione obbligatoria di voucher come forma di rimborso penalizza le imprese che potrebbero trarre beneficio da questa opzione alternativa alla restituzione immediata di denaro.
La previsione di sanzioni che sembrano sproporzionate e l’introduzione di procedure di reclamo parallele a quelle già esistenti nei sistemi nazionali pongono nuovi nodi sul fronte pratico. Infine, la nuova disciplina sulla garanzia per insolvenza richiama dubbi sulla sostenibilità da parte dei fondi garanti. Fiavet annuncia un impegno costante nel monitorare il recepimento in Italia, il quale dovrà essere realizzato entro 24 mesi, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la normativa e renderla più equilibrata rispetto alle esigenze del mercato.