esercizio del diritto e obbligo di acquisto per il sole 24 ore: dettagli sulla procedura congiunta e corrispettivo stabilito

esercizio del diritto e obbligo di acquisto per il sole 24 ore: dettagli sulla procedura congiunta e corrispettivo stabilito

Il sole 24 ore supera il 95% del capitale sociale, attivando diritto e obbligo di acquisto per le azioni residue; consob fissa corrispettivo a euro 1,100 per completare la procedura congiunta entro il 2025.
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Il Sole 24 Ore ha superato il 95% del capitale sociale, attivando il diritto e l’obbligo di acquisto delle azioni residue. CONSOB ha fissato a 1,10 euro il corrispettivo per ciascuna azione residua, avviando la fase finale per il controllo totale dell’offerente. - Gaeta.it

Il sole 24 ore ha raggiunto una quota significativa di azioni ordinarie e speciali detenute da investitori, superando il 95% del capitale sociale. Questo ha attivato, ai sensi del testo unico della finanza , le condizioni per l’esercizio del diritto di acquisto e per il conseguente obbligo di acquisto, che interessa le azioni residue ancora in circolazione. Il 7 luglio 2025, l’offerente ha formalmente richiesto a CONSOB la determinazione del corrispettivo da riconoscere per le azioni oggetto della procedura congiunta, aprendo così una nuova fase della procedura stessa. I dettagli ufficiali della delibera e delle modalità d’esecuzione sono stati poi comunicati in seguito.

La posizione azionaria de il sole 24 ore e la normativa di riferimento

Al 2025, l’offerente detiene complessivamente 62.536.240 azioni ordinarie e azioni speciali de il sole 24 ore. Questa cifra rappresenta circa il 95,7% del capitale sociale dell’azienda. Raggiungere una percentuale così elevata di partecipazione sociale fa scattare disposizioni precise previste dal TUF, in particolare l’articolo 108, comma 1. Tale articolo stabilisce che chi raggiunge oltre il 95% del capitale sociale deve procedere all’acquisto delle azioni residue non ancora sottoposte all’offerta.

Il diritto di acquisto e l’obbligo di acquisto

Il diritto di acquisto e l’obbligo di acquisto sono strumenti che tutelano gli azionisti di minoranza, garantendo loro la possibilità di vendere le azioni a condizioni eque. In questo caso si applica la “procedura congiunta” che consente all’offerente di acquisire le azioni residue, cioè quelle non ancora portate in adesione durante il periodo previsto dall’offerta pubblica.

L’iter si basa su norme precise: l’articolo 108, comma 1, del TUF regola l’obbligo di acquisto da parte di chi detiene la maggioranza qualificata delle azioni. Inoltre, l’articolo 111, comma 2, richiama la possibilità di esercitare il diritto di acquisto sulle azioni residue. Infine, il regolamento emittenti, negli articoli 50 e 50-quater, detta i termini e le condizioni operative delle procedure.

La richiesta a consob e la determinazione del corrispettivo per le azioni residue

Il 7 luglio 2025, l’offerente ha presentato istanza a CONSOB chiedendo la fissazione del corrispettivo da riconoscere per la procedura congiunta. La richiesta si è basata su un’interpretazione combinata degli articoli del TUF e del regolamento emittenti, volti a definire un prezzo equo per le azioni residue non acquisite durante il periodo iniziale.

CONSOB ha emesso la delibera n. 23649 il 30 luglio 2025, stabilendo che il corrispettivo da riconoscere per ciascuna azione speciale residua sarà pari a euro 1,100. Questa valutazione tiene conto delle caratteristiche dell’offerta originaria e della situazione di mercato al momento della decisione. Queste azioni residue ammontano a 2.809.557 unità, pari a circa il 4,986% del capitale sociale rappresentato dalle azioni speciali e al 4,3% del capitale sociale complessivo.

Valore vincolante e tutela degli azionisti di minoranza

Il corrispettivo fissato ha valore vincolante per l’offerente che deve riconoscere questa somma agli azionisti che cedono le azioni residue nell’ambito della procedura congiunta. La decisione di CONSOB si pone come garante dell’equità del prezzo, proteggendo così gli interessi degli azionisti di minoranza che non hanno accettato l’offerta o non sono stati oggetto di acquisto in precedenza.

Modalità e tempistiche della procedura congiunta per il completamento dell’acquisto

L’offerente, rispettando le previsioni del documento di offerta iniziale, procederà all’esercizio del diritto di acquisto e all’adempimento dell’obbligo di acquisto previsto dall’articolo 108, comma 1, del TUF. Questo avverrà tramite la procedura congiunta rivolta esclusivamente alle azioni residue, cioè quelle non coinvolte nella fase di adesione né acquistate precedentemente fuori dall’offerta.

Per ciascuna azione residua, l’offerente riconoscerà un corrispettivo pari a euro 1,100. La somma dovuta sarà liquidata agli azionisti che aderiranno a questa fase finale. La procedura congiunta ha precise scadenze e modalità operative stabilite dalla normativa e dal regolamento emittenti, che prevedono il rispetto di termini per la comunicazione agli azionisti e per la disposizione dei pagamenti.

Completamento dell’offerta pubblica e consolidamento del controllo

Questa fase finale si configura come un completamento dell’offerta pubblica, finalizzata a consolidare il controllo dell’offerente sul capitale sociale. Le azioni residue rappresentano la parte minoritaria che, dopo il percorso di adesione e gli acquisti esterni, dovrà essere gestita con questo strumento previsto dalla legge. L’obiettivo è portare la partecipazione dell’offerente al 100% del capitale sociale, garantendo nel contempo un trattamento economico adeguato ai soci di minoranza.

L’attuazione della procedura congiunta con questo corrispettivo legato all’offerta originaria assicura trasparenza nel processo di completamento dell’acquisizione. I dettagli sul calendario operativo saranno comunicati nei prossimi giorni, in modo da consentire agli azionisti di predisporre le necessarie operazioni di trasferimento delle azioni e di incasso del corrispettivo stabilito.

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