La Corte d’appello dell’aquila, con sentenza emessa il 12 giugno 2025, ha stabilito che l’azienda sanitaria locale 2 lanciano-vasto-chieti deve risarcire un dirigente medico per ferie non fruite. La decisione riguarda un’indennità da oltre 41mila euro, riconosciuta dopo il contenzioso promosso dall’avvocato luca damiano del foro di vasto. Il caso offre un chiarimento preciso sulla responsabilità della pubblica amministrazione nel garantire il diritto alle ferie dei dipendenti nel pubblico impiego.
Sulle ragioni del contenzioso tra dirigente medico e asl 2 lanciano-vasto-chieti
Il dirigente medico ha chiesto il pagamento delle ferie non godute, calcolate sulla base degli estratti dei cartellini marcatempo forniti dalla stessa asl. La somma riconosciuta si riferisce al periodo residuo di ferie accumulate e mai effettivamente utilizzate durante il rapporto di lavoro. L’avvocato damiano ha rappresentato e difeso il medico, sostenendo che l’azienda sanitaria non aveva garantito il diritto alle ferie di cui gode ogni lavoratore.
Secondo la ricostruzione della corte d’appello, la asl si è limitata a fornire una comunicazione generica e poco chiara, invitando il dipendente a utilizzare le ferie “compatibilmente con le esigenze di servizio”. Questa modalità non ha concretamente consentito un’effettiva fruizione, specie durante il periodo di preavviso successivo alla cessazione dal lavoro. Quel tipo di comunicazione “non ha avuto valore di un vero e proprio invito con termine preciso o di un avviso inequivocabile”. Così, è stato riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie.
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Interpretazione giuridica: cosa ha stabilito la corte d’appello dell’aquila
La corte ha sottolineato un principio importante nel pubblico impiego privatizzato: il datore di lavoro deve dimostrare di aver organizzato il lavoro in modo da permettere al dipendente di godere del congedo ferie. Non basta un generico invito a fruire delle ferie senza indicare tempi certi, né può questo essere subordinato in modo esclusivo alle esigenze organizzative.
Il giudice ha chiarito che la asl doveva comunicare con termini chiari e precisi, avvertendo esplicitamente che la non fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita del diritto a chiederle o a percepire un’indennità. In assenza di questo avviso e senza una programmazione dettagliata dell’utilizzo delle ferie residue, il diritto del lavoratore non può essere considerato decaduto. La giurisprudenza così garantisce che le amministrazioni pubbliche “non possano eludere gli obblighi verso i dipendenti con semplici comunicazioni senza valore”.
Criticità della comunicazione tra asl e dirigente medico
Nel caso specifico, la comunicazione dall’asl è stata inviata nel periodo di preavviso in cui, di fatto, la lavoratrice non poteva recuperare un reale beneficio psicofisico dal riposo. Il messaggio faceva riferimento a un possibile posticipo della cessazione del rapporto, senza però indicare termini o scadenze certe.
La mancata articolazione di un piano preciso per lo smaltimento delle ferie ha reso inefficace la comunicazione. Si prevedeva una fruizione concordata con il direttore della unità operativa, alternata a periodi di attività lavorativa. Tale metodo non ha potuto garantire una concreta possibilità di utilizzare le ferie dallo stesso dipendente, che ha quindi chiesto il risarcimento riconosciuto dal tribunale.
Impatto della sentenza sul diritto alle ferie nel pubblico impiego
Questo pronunciamento della corte d’appello dell’aquila segna una presa di posizione netta sulle responsabilità delle aziende sanitarie nel rispetto delle ferie dei propri dipendenti. Le amministrazioni devono ora predisporre comunicazioni precise, con indicazioni chiare di tempistiche e modalità di fruizione.
Chi lavora nel pubblico impiego privatizzato ha diritto a godere pienamente delle ferie, sia per ragioni di salute sia come tutela giuridica. La sentenza chiarisce che un semplice invito generico “non è sufficiente a privare del diritto alle ferie o all’indennità sostitutiva”. Resta distinta la tutela del funzionamento dell’ente dalle esigenze personali del lavoratore, ma la prima non può prevalere in modo assoluto senza fornire garanzie di fruizione.
La decisione del 12 giugno 2025 impone una maggiore attenzione, da parte delle asl e in generale delle pubbliche amministrazioni, nel rispettare questi diritti. I casi simili, basati su comunicazioni vaghe e prive di termini precisi, rischiano di comportare l’obbligo di ristoro economico. Lo sappiamo: il diritto alle ferie è uno degli strumenti fondamentali per bilanciare il lavoro con il benessere del dipendente.