La recente conversione in legge del decreto sicurezza ha modificato pesantemente la normativa sulla cannabis light in Italia. La legge interviene sulla produzione e commercializzazione di infiorescenze di canapa a basso contenuto di tetraidrocannabinolo , introducendo divieti rigorosi. La misura punta a prevenire situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza pubblica o stradale. Il provvedimento ha suscitato forti reazioni in Senato, con un acceso confronto politico tra maggioranza e opposizioni.
I divieti introdotti dal decreto sicurezza sulla cannabis light
L’articolo 18 del decreto modifica la legge 242 del 2016, che regolamentava la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa. Viene vietata ogni attività legata alle infiorescenze di Cannabis sativa, inclusi lo stoccaggio, la lavorazione, la distribuzione e la vendita anche in forma semilavorata, essiccata o triturata. Sono proibiti anche i prodotti derivati dai fiori, come estratti, resine e oli. Con questo intervento si chiude ogni possibilità di creare un modello simile ai coffee shop olandesi per la vendita di cannabis a basso THC.
Motivazioni del governo
La norma si concentra in modo specifico sulle infiorescenze, escludendo altre forme di canapa. Il governo motiva il provvedimento con la necessità di evitare che l’assunzione di questi prodotti possa alterare lo stato psicofisico delle persone, esponendo a rischi per la sicurezza urbana e della circolazione stradale. “L’obiettivo principale consiste nel ridurre fenomeni collegati a comportamenti pericolosi provocati dal consumo di cannabis anche con basso livello di THC.”
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La coltivazione e la produzione salvate dal decreto: solo i semi restano legali
Nonostante il duro colpo al mercato delle infiorescenze, il decreto conserva la possibilità di coltivare canapa per usi agricoli, purché non venga interessata la produzione di fiori destinati alla vendita. La norma salvaguarda specificamente la produzione dei semi per usi consentiti dalla legge, mantenendo i limiti di contaminazione indicati dal Decreto del ministro della Salute del 4 novembre 2019.
Eccezioni per gli agricoltori
Questa eccezione permette agli agricoltori di continuare con una produzione legata al florovivaismo e ad altre applicazioni senza coltivare o commercializzare infiorescenze. La distinzione tra coltivazione agricola e commercializzazione di prodotti a base di fiori è diventata molto netta, riducendo l’offerta di cannabis light nel mercato italiano. La scelta normativa non consente la vendita diretta o la commercializzazione di prodotti contenenti fiori o derivati da essi.
Sanzioni severe per chi viola le nuove disposizioni sulla canapa light
La legge prevede pene rilevanti per chi viola i divieti relativi alla produzione, distribuzione o vendita di infiorescenze di canapa. Le sanzioni rientrano nel Testo unico sugli stupefacenti . Chi produce o traffica sostanze stupefacenti rischia la reclusione da sei a vent’anni, con multe da 26mila a 260mila euro. Le sanzioni peggiorano per chi detiene autorizzazioni relative a queste attività. Per i casi di lieve entità le pene risultano più leggere rispetto alle infrazioni gravi.
Oltre a reati quali produzione e traffico, la legge prende in considerazione anche l’associazione finalizzata al traffico illecito. Chi promuove o dirige tali associazioni può essere condannato alla reclusione non inferiore a vent’anni, mentre la partecipazione comporta una pena minima di dieci anni. Lo schema sanzionatorio è rigoroso e punta a scoraggiare qualsiasi attività legata al commercio illegale di canapa o suoi derivati.
Aggravanti previste per le infrazioni legate alla cannabis light
Il decreto introduce alcune aggravanti che aumentano le pene per chi viola le norme sulle sostanze stupefacenti. Tra queste, la consegna a minori, la cessione in luoghi come scuole, carceri, ospedali o centri per tossicodipendenti. Viene inoltre considerata aggravante l’adulterazione che aumenta la pericolosità della sostanza.
Le sanzioni possono aumentare da un terzo a metà rispetto alla pena base. Nei casi di quantità particolarmente elevate di droga, la pena sale da metà fino a due terzi. Se insieme alla quantità si attesta anche un’aggravante per adulterazione, la condanna può arrivare a trent’anni di carcere. La legge include anche reati connessi all’istigazione o all’induzione al consumo per minori o prescrizioni mediche abusive per usi non terapeutici.
Impatto sul mercato e controllo
La normativa disegna così un quadro penale severo che rafforza i controlli e le misure punitive contro chi produce, traffica o somministra cannabis light in modo illecito o pericoloso. La legge impatta significativamente sul mercato della canapa light, con possibili ricadute su territori e operatori.