La cassazione stabilisce criteri per accordi tra conviventi su affidamento e questioni patrimoniali dopo la separazione

La cassazione stabilisce criteri per accordi tra conviventi su affidamento e questioni patrimoniali dopo la separazione

La suprema corte e la cassazione nel 2024-2025 chiariscono il valore degli accordi tra partner di unione di fatto su affidamento figli, rapporti patrimoniali, doveri reciproci e revoca donazioni per ingiurie gravi.
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La Suprema Corte ha chiarito il valore giuridico degli accordi tra conviventi di fatto, regolando affidamento figli, rapporti patrimoniali, doveri reciproci e revoca di donazioni in caso di ingiurie gravi dopo la separazione. - Gaeta.it

La suprema corte ha fornito indicazioni importanti sul valore degli accordi tra partner di unione di fatto, soprattutto in tema di affidamento dei figli e rapporti patrimoniali dopo la separazione. Le ultime pronunce indicano come interpretare la scrittura privata sottoscritta tra conviventi e chiariscono i doveri reciproci anche dopo la fine della convivenza. Il quadro normativo emerge da alcune sentenze emesse recentemente dalla cassazione nel 2024 e 2025, utili per chi convive senza matrimonio e si trova ad affrontare questioni legali legate allo scioglimento del rapporto e alla convivenza in generale.

Validità e interpretazione della scrittura privata tra conviventi

Con l’ordinanza 1324 del 2025, la cassazione ha chiarito che la scrittura privata firmata dai partner di unione di fatto può essere usata per disciplinare temi delicati come l’affidamento del figlio minorenne e la sistemazione delle questioni economiche scaturite dalla fine della convivenza. Il giudice deve interpretare il contratto partendo dal senso letterale delle parole usate, considerando però l’intero contesto in cui l’accordo è stato redatto. Questo significa che ogni parola nella dichiarazione deve essere valutata, non solo alcune parti isolatamente. La volontà comune dei contraenti resta l’obiettivo principale dell’interpretazione, che non può prescindere dal testo scritto nella sua completezza.

Riconoscimento dei debiti tra conviventi

La sentenza 1879 del 2025 torna sulla validità delle clausole inserite in questi accordi, in particolare quelle che riconoscono debiti tra conviventi. La cassazione ha stabilito che non basta un semplice riconoscimento di somme di denaro trasferite tra partner. Perché una clausola di questa natura venga considerata efficace, deve essere chiara e prevedere esplicitamente l’obbligo di restituzione. Così si evita che scritture generiche possano essere poi strumentalizzate in contenziosi.

La revocabilità della donazione in caso di ingiurie gravi tra conviventi

Con l’ordinanza 32682 del 2024 la cassazione si è espressa sulla possibilità di revocare una donazione tra conviventi in presenza di fatti gravi. Nel caso esaminato, un uomo aveva donato un immobile alla sua partner, che poi ha intrattenuto una relazione segreta con un’altra persona, allontanandolo dalla casa. L’ex convivente ha reso pubblica questa nuova relazione in modo irrispettoso verso il donante, ledendone la dignità. I giudici hanno riconosciuto la revoca della donazione per ingiuria grave, ai sensi dell’articolo 801 del codice civile. Questo vale anche se i due non erano sposati e non esisteva un vincolo rigido di fedeltà.

Rispetto e dignità tra conviventi

Questa pronuncia sottolinea che il rispetto tra conviventi, anche dopo la fine del rapporto, incide direttamente sulla validità di atti patrimoniali come le donazioni. Le condotte che danneggiano la dignità o creano disagio grave al donante possono quindi giustificare la revoca, ribadendo che la relazione affettiva ha riflessi anche su aspetti giuridici concreti.

Doveri reciproci e contributi economici dopo la fine della convivenza

Le unioni di fatto impongono, secondo cassazione, doveri morali e sociali tra i conviventi, che possono concretizzarsi in assistenza materiale e contributi economici reciproci. L’ordinanza 28 del 2025 richiama il valore costituzionale tutelato nell’articolo 2, confermando che questi obblighi non finiscono con la separazione. I pagamenti fatti dall’ex partner possono configurarsi come obbligazioni naturali, cioè doveri socialmente riconosciuti e da cui non deriva necessariamente un diritto di restituzione, se rispettano criteri di proporzionalità, spontaneità e adeguatezza.

Contributi dopo la convivenza

Nel caso preso in considerazione, la cassazione ha dichiarato che il contributo versato dopo la fine della convivenza, in presenza di un figlio e di un periodo di vita comune significativo, non deve essere restituito. Ciò riflette la visione di una famiglia pluralista, dove le relazioni affettive lasciano tracce anche sul piano materiale.

I versamenti di denaro tra conviventi come adempimenti doverosi entro certi limiti

La sentenza 11337 del 2025 aggiunge precisioni su quando le somme versate da un partner all’altro durante la convivenza possono configurare l’ingiusto arricchimento. La corte osserva che queste somme rientrano generalmente in comportamenti attesi in una relazione consolidata: contributi economici e assistenza materiale sono parte del rapporto affettivo e della collaborazione quotidiana. Solo se i versamenti superano criteri di proporzionalità o appaiono sproporzionati rispetto alle necessità, si può ipotizzare l’ingiusto arricchimento.

Adeguatezza dei versamenti economici

In un caso esaminato i pagamenti effettuati coprivano un mutuo e altre spese abitative, equivalenti a un canone di locazione. La cassazione ha quindi considerato questi versamenti adeguati e non soggetti a restituzione. Questo orientamento aiuta a definire confini più nitidi tra doveri morali ed eventuali pretese patrimoniali tra conviventi.

Le pronunce della cassazione evidenziano come la giustizia italiana stia costruendo un quadro giuridico più definito per le unioni di fatto, bilanciando tutela giuridica e realtà sociale. Gli aspetti legati all’affidamento, al patrimonio e ai doveri tra conviventi trovano nei nuovi orientamenti norme concrete, utili anche a chi deve affrontare situazioni di conflitto senza il vincolo matrimoniale.

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