Il divieto di terzo mandato per i governatori delle regioni ordinarie è già in vigore senza necessità di leggi locali

Il divieto di terzo mandato per i governatori delle regioni ordinarie è già in vigore senza necessità di leggi locali

La Corte costituzionale conferma il divieto immediato di un terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, stabilendo la competenza esclusiva dello Stato sulle limitazioni elettorali regionali.
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La Corte costituzionale ha stabilito che il divieto di un terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario è immediatamente valido su tutto il territorio nazionale, senza bisogno di leggi regionali, bloccando così la candidatura di Vincenzo De Luca e rafforzando la competenza statale sulle norme elettorali regionali. - Gaeta.it

Il divieto di ricoprire un terzo mandato come presidente delle regioni a statuto ordinario è immediatamente applicabile senza che le singole Regioni debbano approvare normative specifiche. Lo ha chiarito la Corte costituzionale nel pronunciarsi sul ricorso promosso dalla presidenza del Consiglio contro la Regione Campania. La sentenza, emessa il 9 aprile 2025, ha confermato che questa limitazione rientra nelle materie sulle quali lo Stato ha competenza esclusiva, in particolare riguardo all’elettorato passivo.

La competenza statale sulle limitazioni al mandato elettorale

La Corte costituzionale ha precisato che la regolazione delle condizioni di eleggibilità, comprese le limitazioni dei mandati regionali, è di esclusiva competenza dello Stato, non delle singole Regioni. Nonostante il duplice livello istituzionale, la materia elettorale in senso stretto non rientra nella nozione di forma di governo regionale. Il legislatore statale ha dunque la facoltà di stabilire limiti all’esercizio del diritto di elettorato passivo per i presidenti delle regioni ordinarie.

Il giudizio è nato dal contrasto tra la presidenza del Consiglio e la Regione Campania, nella quale il governatore Vincenzo De Luca stava tentando di candidarsi per un terzo mandato. La Consulta ha respinto ogni possibile interpretazione che avrebbe potuto far dipendere l’applicazione del divieto da norme regionali aggiuntive. La normativa statale vigente è sufficiente per bloccare qualsiasi candidatura non autorizzata da questo limite.

Le ricadute del verdetto sul governatore di campania e gli altri presidenti

La sentenza di aprile ha immediatamente fermato la corsa di Vincenzo De Luca a un terzo mandato, stabilendo un precedente per tutti gli altri governatori di regioni ordinarie con analoghe ambizioni. Le aspirazioni al terzo mandato non trovano spazio nella cornice normativa attuale. Non serve più alcun intervento delle singole assemblee regionali per impedire questo tipo di candidature.

L’effetto pratico è chiaro: nessun presidente uscente delle regioni a statuto ordinario potrà presentarsi alla stessa carica per una terza volta. Questo riguarda in particolare le regioni che non hanno statuto speciale e dove, prima di questa pronuncia, alcune figure politiche avevano cercato di aggirare il divieto con normative proprie. Ora tale possibilità si esaurisce.

Differenza tra forma di governo e materie elettorali nel contesto regionale

La Corte ha ribadito che la definizione della forma di governo riguarda esclusivamente i rapporti politici interni agli organi regionali. Tale nozione non si estende al complesso delle norme che regolano le elezioni, in particolare quelle che limitano i mandati. Queste ultime appartengono invece all’ambito della disciplina elettorale, che è di competenza statale.

Questa distinzione è fondamentale per evitare confusioni su quali normative debbano essere applicate e da chi. La Consulta ha quindi riconosciuto un confine netto tra i poteri regionali e quelli statali, affidando allo Stato la scelta di limiti che riguardano la qualità dell’eleggibilità dei candidati.

Contesto e implicazioni politiche del divieto di terzo mandato

La decisione della Corte arriva in un periodo in cui la stabilità delle istituzioni regionali e le regole sul governo locale suscitano attenzione politica. La scelta di bloccare la possibilità di terzi mandati mira a tutelare l’alternanza nel potere regionale, limitando il permanere prolungato nelle cariche più alte.

I governatori eletti più volte, come nel caso di De Luca, incarnano una figura che ora trova un freno giuridico alla propria continuità. Qualche Regione aveva tentato di superare il tetto introducendo leggi interne che però non resisterebbero di fronte al nuovo orientamento della Consulta. La sentenza segna dunque un punto di equilibrio tra autonomia regionale e tutela di regole comuni nazionali.

L’applicazione immediata del divieto, senza richiesta di leggi ulteriori, accelera il processo di rinnovamento degli organi elettivi regionali. Ogni tentativo di deroga apparirà superfluo sotto il profilo giuridico, consolidando la certezza del quadro normativo in materia di elettorato passivo a livello regionale.

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