Il 11 novembre, il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna ha emesso una sentenza che respinge il ricorso presentato da due tassisti. Questi ultimi avevano cercato di annullare i provvedimenti legati al progetto “Bologna Città 30”. Un’iniziativa che prevede la riduzione della velocità a 30 km/h in specifiche aree della città, ideata per migliorare la sicurezza stradale e la vivibilità urbana. La questione ha visto coinvolto anche il Ministero dei Trasporti, il quale si era costituito in giudizio contro le istanze dei tassisti.
Rinnovo del ricorso e motivazioni della sentenza
Il ricorso era stato presentato la scorsa primavera e, nelle udienze di cautela e merito, i ricorrenti avevano già manifestato la loro intenzione di ritirare la richiesta di sospensiva urgente. Il Tar, dopo aver esaminato la questione durante l’udienza del 23 ottobre, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse ad agire. La motivazione chiave della decisione ha messo in evidenza l’assenza di prove concrete riguardo a un danno reale e attuale alle attività lavorative dei tassisti.
Il Tribunale ha rilevato che non era stata dimostrata una lesione degli interessi economici dei ricorrenti, né tanto meno un danno specifico attribuibile all’abbassamento della velocità. Queste osservazioni sono state ritenute decisive per giustificare l’inammissibilità della richiesta. Infatti, secondo il Tar, il ricorso conteneva carenze significative in merito alla presentazione di dati oggettivi sugli effetti economici negativi derivanti dalla limitazione della velocità.
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Le evidenze mancanti secondo il Tar
La Corte ha specificato che il ricorso non presentava alcuna evidenza quantitativa che potesse attestare le perdite economiche subite dai tassisti a causa del provvedimento di riduzione della velocità. Questa insufficienza di dati ha portato i giudici a concludere che le argomentazioni dei ricorrenti fossero infondate. Il Tar ha, pertanto, confermato che i provvedimenti rientrano in una normativa progettuale di tipo tecnico, volta alla salvaguardia della sicurezza stradale e al miglioramento della qualità della vita urbana.
In aggiunta, la sentenza sottolinea che la regolamentazione non viola il diritto alla mobilità degli utenti e non ostacola il lavoro dei tassisti. Secondo le affermazioni del Comune, il provvedimento è stato concepito per gestire il traffico urbano in modo più ordinato e sicuro, stabilendo regole chiare per la condotta sulla strada.
L’intervento di Stefano Cavedagna e il suo esito
Un ulteriore aspetto della vicenda coinvolge l’intervento di Stefano Cavedagna, ex consigliere comunale e attuale europarlamentare, il quale ha cercato di supportare i tassisti nel contesto del ricorso. Tuttavia, il Tar ha respinto anche il suo intervento, ritenendo che Cavedagna non avesse dimostrato di avere un interesse concreto e attuale nel contestare gli atti impugnati.
Questa decisione evidenzia il rigore del Tribunale nel richiedere evidenze tangibili e un legame diretto tra le azioni perseguite e gli interessi dichiarati dai ricorrenti, aumentando così la chiara distinzione tra le questioni politiche e quelle giuridiche, che devono essere trattate con parametri specifici.
Il nodo centrale della questione rimane dunque quello delle prove concrete a supporto delle istanze economiche da parte dei tassisti, un tema che, stando alla sentenza, è cruciale per la validità dei ricorsi futuri.