
IL SINDACO Considerato che la Giunta Regionale del Lazio con deliberazione del 1 giugno 2010 ha confermato che tutto il territorio della Regione Lazio, per il periodo di massimo rischio di incendio boschivo, con stato di grave pericolosità, individuato dal 15 giugno al 30 settembre 2010, è dichiarato “area a rischio di incendio boschivo ”, ai sensi della legge 353/00; Visto il Piano Regionale triennale periodo 2008-2011 delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi approvato con D.G.R. n.546 del 25 luglio 2008; Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353; Vista la legge regionale 28.10.2002 n.39; RENDE NOTO che << dal 15 giugno al 30 settembre 2010 >> nel periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi, è vietato compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato od immediato di incendio nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascolivi o incolti.Fra le azioni vietate sono incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti: 1 - depositare e accendere immondizie di qualsiasi natura, bruciare stoppie e altri residui di lavorazione;2 - accendere senza preventiva autorizzazione fuochi per qualsivoglia finalità (ripuliture di erbe ed arbusti, barbecue, fuochi di bivacco e di campeggi temporanei, etc.);3 - gettare dai finestrini degli autoveicoli mozziconi di sigarette ancora accesi;4 - fumare nei boschi;5 - lasciare, nei boschi o nei loro pressi, rifiuti al di fuori dei contenitori preposti; Nel periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi, l’abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale, in ottemperanza all’art.38 comma 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n.17, può essere eseguito solo previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comando della stazione forestale competente per giurisdizione; I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni agrari, boschi, prati, pascoli ed incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. Altresì devono adoperarsi per ripulire dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n.61) le aree boscate, pascolive, agrarie e/o incolte confinanti con strade e altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri. dal confine delle strade medesime.Gli stessi saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza e comunque per l’inosservanza delle vigenti disposizioni di legge. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dalla legge 21 novembre 2000 n.353; Si rammenta che l’incendio boschivo, sia esso doloso o colposo, è un delitto contro la pubblica incolumità e, come tale, perseguito penalmente (art. 423 bis del C.P.). Tutti i cittadini sono tenuti a segnalare alle Autorità competenti le situazioni di rischio e di illegalità.
| Numeri telefonici utili per eventuali segnalazioni: (di incendi e/o situazioni potenzialmente a rischio di incendio)Campagna Anti Incendi Boschivi 2010 |
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803.555: SALA OPERATIVA DI P.C. DELLA REGIONE LAZIO (Numero Verde) - 0771 639052: SALA OPERATIVA XVII COMUNITA’ MONTANA - 1515: CORPO FORESTALE DELLO STATO - 115: VIGILI DEL FUOCO - 0771 466495: Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile - 0771 469300: POLIZIA LOCALE GAETA - 112: CARABINIERI - 113: POLIZIA DI STATO. |
Settore VI – Ambiente-Protezione civile
IL SINDACO
Antonio Raimondi
Gaeta, 15/6/2010
